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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 (In ottemperanza al Decreto Legge del 1 settembre 2008 e successive integrazioni)

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, in base ad indicatori e descrittori di seguito elencati. A tal proposito, è bene ricordare che il comportamento, valutatodal C.d.C., concorre al giudizio complessivo dello studente.

Per le diverse valutazioni è opportuno tenere conto che:

per l’attribuzione del voto 10 debbano essere soddisfatte tutte le condizioni previste dai descrittori;

per l’attribuzione del voto 9 debbano essere soddisfatte tutte le condizioni previste dai descrittori;

per l’attribuzione del voto 8 debba essere soddisfatta la maggior parte dei descrittori;

per  l’attribuzione del voto 7 debba essere soddisfatta la maggior parte dei descrittori;

per l’attribuzione del voto 6 debba essere soddisfatta la maggior parte dei descrittori;

per l’attribuzione del voto 5 si debba valutare attentamente ciascun caso e la documentazione ad esso relativa. La possibilità di esprimere giudizi insufficienti per comportamenti di particolare gravità è prevista e regolamentata dal D.M. 5 del 16.01.2009 artt. 3 e 4  e dal DPR 235/2007 artt. 4 e 9.

Alla luce di quanto sopra esposto, sono da considerarsi valutazioni positive i voti da 6 a 10.

Lo studente che consegue un voto di comportamento pari o inferiore a 5 non può essere ammesso alla classe successiva o all’esame di stato.

Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza si riportano i seguenti articoli:

art. 2 della Legge del 30 Ottobre 2008 , artt. 4 e 5 del D.M. 5  del 16 Gennaio 2009

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti (Legge 30/10/2008)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4 (D.M. 5  del 16 Gennaio 2009)

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)

Articolo 5

Autonomia scolastica

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

Pertanto, fermo restando i criteri generali di attribuzione del voto di condotta, con particolare riferimento al voto di comportamento, in casi specifici di evidente regressione o progressione del suddetto voto, il C.d. C. resta l’organo responsabile della decisione della partecipazione degli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione.

 

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